Coronavirus: info utili su proroga delle scadenze

 

Il Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, emanato per far fronte all’emergenza Covid-19, ha inciso ovvimente anche sulle scadenze di atti amministrativi e autorizzazioni. In base anche alle domande più frequenti ricevute in questi giorni dagli uffici della polizia di stato, abbiamo sintetizzato con alcuni esempi le norme entrate in vigore.

 

Patente e revisione veicoloCon la revisione del veicolo scaduta, in questi giorni che non riesco a rinnovarla, si può circolare? Si. Per i veicoli con revisione scaduta al 17 marzo 2020 o che scade entro il 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la visita di revisione;

Mi è scaduta la patente da qualche giorno, posso comunque guidare? Si. La validità delle patenti di guida italiane scadute al 17 marzo 2020 o in scadenza fino al 31 agosto 2020, sono state prorogate fino al 31 agosto 2020.
La proroga si applica anche a quelle rilasciate da uno Stato dell’Unione Europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia. La disposizione si estende anche al certificato di idoneità alla guida (CIG) per ciclomotori.

 

Assicurazione auto – Chi ha l’assicurazione auto in scadenza quanto tempo ha per rinnovarla? Per le polizze in scadenza fino al 31 luglio 2020, è portato a 30 giorni il periodo entro cui l’assicurazione è comunque operante.
La previsione trova applicazione anche nel caso di polizza assicurativa annuale in cui il pagamento del premio assicurativo sia rateizzato in rate semestrali o periodiche.

 

Carta d’identità – Chi ha la carta d’identità scaduta può rinnovarla? No. Tutti i documenti di identità scaduti dal 17 marzo 2020 in poi sono validi fino al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento stesso.

 

Permesso di soggiorno – Chi ha il permesso di soggiorno scaduto può uscire per rinnovarlo? No. Tutti i certificali, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Quindi, tutti i permessi di soggiorno in scadenza nel periodo sopra ricompreso vengono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020.

La domanda di rinnovo potrà essere presentata dopo il 15 giugno 2020.